Ai fini della redazione della domanda di ammissione al bonus sociale idrico, le abitazioni con più condòmini sono state distinte sulla base di quanto previsto dal Codice Civile in condomini (almeno nove unità abitative) ed edifici plurifamiliari (sotto le nove unita’ abitative).
L'art. 1129 del Codice Civile - come novellato nel 2012 - impone in effetti l'obbligatorietà della nomina di un amministratore di condominio se nell'edificio risiedono più di otto condomini, sebbene il condominio possa essere legalmente costituito con relativo amministratore anche per un numero inferiore di condomini. Mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato H, il richiedente che non sia intestatario della fornitura centralizzata può attestare la propria residenza in edificio plurifamiliare non costituito in condominio (in questo caso è indifferente che egli vi risieda come proprietario o inquilino). Per quanto sopra, nel caso di edifici con più di otto unità abitative, tale attestazione non è valida trattandosi di edifici per i quali il Codice Civile impone la costituzione di un condominio con relativo amministratore e nella domanda di ammissione va indicato il riferimento del condominio.
Al momento non si prefigurano deroghe, pertanto nel caso in esame il bonus potra’ essere richiesto solo dopo l’atto di costituzione del condominio.