Reddito e Pensione di Cittadinanza: adeguamento SGAte alla normativa vigente in materia di RdC e PdC

17/05/2019

Si informano tutti gli operatori che nella giornata di lunedì 20 maggio p.v. sarà reso disponibile l'adeguamento del Sistema SGAte conseguente alla Deliberazione 165/2019/R/COM di ARERA del 07/05/2019 e alla successiva Determina 01/2019-DACU del 17/05/2019.

Con tali atti l'Autorità ha infatti recepito le disposizioni contenute nella Legge n. 26/2019 istitutiva del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), aggiornando di conseguenza la modulistica per la presentazione della domanda di ammissione/rinnovo dell'agevolazione (vedi sezione Documentazione).

La norma sopra citata, nella fattispecie, dispone l'estensione dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni sulle tariffe energetiche per disagio economico prevedendo che possano richiedere il bonus elettrico e il bonus gas i cittadini titolari di RdC o PdC, anche in deroga alle soglie ISEE già previste. Tale estensione non si applica invece al bonus idrico, per cui restano ferme le soglie ISEE previste dal TIBSI.

Dal punto di vista degli strumenti, il recepimento delle norme sopra citate si traduce nell'integrazione del campo 3 del modello di Domanda Unica, con l'aggiunta di tre campi:

  • un campo "Beneficiario di RdC/PdC", campo obbligatorio che potrà avere valore SI oppure NO.
  • un campo "Protocollo assegnato per RdC/PdC"
  • un campo "Data inizio validità RdC/PdC".

SGAte recepisce tali adeguamenti integrando con le medesime informazioni (campi) la maschera "Dati disagio economico". Il primo dei tre campi sarà un check box (opzioni SI/NO), il secondo avrà un formato testo e il terzo un formato data.
Inizialmente il dato potrà essere inserito solo nella Nuova Domanda e nel Rinnovo.

Se nel campo "Beneficiario RdC/PdC" viene selezionata l'opzione "SI" e l’importo ISEE è superiore alla soglia prevista per l'accesso al bonus ELT/GAS, allora devono essere valorizzati obbligatoriamente anche i campi relativi al protocollo Rdc/Pdc e data inizio validità. 
 
Se l’importo ISEE è uguale o inferiore alla soglia prevista per l'accesso al bonus ELT/GAS, allora tali  campi possono anche non essere inseriti (l'informazione su RdC/PdC è ininfluente ai fini dell'ammissione, ovvero il requisito economico sarebbe verificato a prescindere dalla titolarità di RdC/PdC).
 
Il fatto poi che la componente idrica non usufruisca dell'estensione di cui alla Legge n. 26/2019 implica che, in caso di Domanda Unica congiunta di bonus ELT/GAS e di bonus ACQUA, laddove il richiedente sia beneficiario di RdC/PdC ma con un parametro ISEE superiore alle soglie previste (che ricordiamo sono 8.107,50 euro per nuclei con meno di 4 figli a carico e 20.000,00 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico), automaticamente SGAte non riconoscerà l'ammissione della componente ACQUA, a differenza dell'altra (o delle altre due).
 
Quanto contenuto nella presente informativa sarà riscontrabile nel Manuale Operatore Comunale, disponibile con il relativo aggiornamento nell'area riservata di SGAte a partire da lunedì 20 maggio.