Ancitel informa che, a seguito della delibera ARG/com 74/10, sono state introdotte modificazioni e integrazioni alla modulistica per la richiesta di ammissione al regime di compensazione di bonus, nonché fornite nuove indicazioni ai distributori di gas naturale per la validazione delle richieste di agevolazione.
Di seguito il dettaglio delle modifiche introdotte:
Per i Comuni
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è stata integrata la modulistica per la richiesta di ammissione al bonus elettrico e bonus gas coerentemente con le disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). In particolare è stata integrata la sezione relativa al trattamento dei dati personali nella modulistica per la richiesta di bonus, con i riferimenti relativi a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione ed erogazione delle compensazioni cui potranno essere comunicati i dati forniti nell'istanza di ammissione alla compensazione medesima.
Tali soggetti sono:
- Poste italiane S.p.A (per le attività di comunicazione e pagamento dei bonifici domiciliati)
- Cassa Conguaglio (per la gestione e l'erogazione della compensazione);
- le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas (per la verifica delle richieste);
- Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate (per eventuali controlli riguardo alla veridicità
delle informazioni fornite nell'istanza).
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per quanto riguarda la richiesta di Bonus Elettrico per disagio fisico, l’integrazione della modulistica è stata rinviata a un successivo provvedimento, in attesa che i soggetti titolari dei dati sensibili ottengano l'autorizzazione al trattamento di dati medesimi da parte del Garante per la protezione dei dati personali (ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 196/03).
La modulistica aggiornata è come sempre disponibile per il download .
Per i Distributori di gas naturale
Tutte le di domande di Bonus GAS presentate entro il 30/04/2010 e successivamente rigettate per la presenza di difformità tra le categorie indicate nelle istanze e quelle presenti negli archivi delle imprese Distributrici, vedranno comunque riconosciuta la sola quota retroattiva del Bonus, calcolata tra tutte le categorie d’uso (riscaldamento, acqua calda e sanitari, cottura cibi) come riportato dalla delibera ARG/gas 88/09.
Le modifiche introdotte per i distributori sono state già recepite nella documentazione di specifiche di integrazione con SGAte v. 1.6, comprensiva anche del documento che detta le regole di controllo per il distributore.