Si informa che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (ex CCSE - Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico) ha provveduto all’emanazione del Regolamento per il recupero delle somme indebitamente percepite da parte di soggetti che, a seguito di una revoca e/o di attività di verifica da parte dei soggetti competenti, siano risultati indebiti beneficiari dell’agevolazione.
Nello specifico il Regolamento ha la finalità di definire la procedura per il recupero delle somme erogate a titolo di bonus elettrico e/o di bonus gas svolta dalla CSEA a seguito dell’accertamento dell’insussistenza di una o più condizioni di ammissione.
Come previsto dall’impianto normativo del bonus energia i Comuni, in quanto titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali, sono gli enti deputati alla gestione dell’ iter burocratico necessario per l’applicazione del regime di compensazione della spesa energetica sostenuta dai clienti domestici disagiati.
I Comuni ricevono le istanze per l’ammissione al regime di compensazione presentate dai cittadini residenti sul territorio comunale sulla base di apposita modulistica corredata delle certificazioni e/o attestazioni previste dall’articolato normativo.
I Comuni (o i CAF da essi delegati ) accolgono le richieste dei clienti domestici sulla base dei requisiti di ammissibilità definiti nell’articolato normativo e comunicano, per il tramite del sistema informativo SGAte, alle imprese di distribuzione gli elementi informativi necessari alla gestione delle istanze di agevolazione.
Nell’ambito dei controlli di competenza i Comuni possono effettuare, mediante l’apposita funzionalità disponibile nel sistema SGAte, la Revoca dell’agevolazione ovvero l’annullamento del riconoscimento del bonus a seguito dell’accertamento dell’insussistenza di una o più condizioni di ammissione.
Si informano pertanto tutti i Comuni che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CSEA, le agevolazioni per il bonus elettrico ed il bonus gas che verranno revocate dagli operatori comunali mediante l’apposita funzionalità disponibile sul sistema SGAte saranno soggette alla procedura di recupero degli importi indebitamente percepiti di cui al suddetto Regolamento.
Si evidenzia altresì che ciascun Comune, nell’ambito dei controlli di competenza, sarà tenuto a produrre, a seguito di richiesta degli enti preposti, atti ed evidenze formali a supporto dell’operazione di revoca del bonus energia.